Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
 
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
 
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
 
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
 
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
 
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Descrizione
prevenzione incendi boschivi e di interfaccia anno 2022 (163.6 KB)
Inserita il 06/05/2022
Modificata il 06/05/2022
divieto di accesso e di fruizione a qualunque titolo Parco Monte Serra (455.45 KB)
Inserita il 06/05/2022
Modificata il 06/05/2022
EMERGENZA COVID 19 ATTO DI INDIRIZZO SULL'UTILIZZO SOMME PER LEROGAZIONE DI "BUONI SPESA" A SOSTEGNO DI CATEGORIE IN DIFFICOLTA ECONOMICHE AI SENSI DELLART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 (PUBBLICATO IN GURI N. 291 DEL 23.11.2020) (205.12 KB)
Inserita il 19/05/2021
Modificata il 19/05/2021
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